Ai sensi dell’art. 64 delle disp. att. del c.c., in caso di gravi irregolarità o di ritardi oltre i termini di legge nell’espletamento delle proprie mansioni obbligatorie senza giustificati motivi -i casi sono contemplati nell’art. 1129, undicesimo comma e del quanto comma dell’art. 1131 del c.c.- è possibile chiedere la revoca dell’amministratore al Tribunale di competenza che si pronuncerà a riguardo sentito l’amministratore ed il ricorrente che potrà essere anche uno solo dei condòmini.
Ovviamente, per non vedersi rigettata la domanda, occorrerà produrre delle prove concrete per dimostrare le presunte mancanze dell’amministratore.
Nel caso di accoglimento della domanda il Tribunale, in Camera di Consiglio, provvederà a nominare un amministratore “d’ufficio”. Uno dei motivi più ricorrenti per la richiesta di revoca è la mancata convocazione dell’assemblea annuale per l’approvazione del rendiconto, senza giustificato motivo, nei termini di 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio. LEGGI ARTICOLO RENDICONTO
La richiesta può essere fatta anche da un solo condòmino, anche “in proprio” senza l’assistenza legale; tuttavia, considerato che occorre argomentare su questioni giuridiche e tecniche per dimostrare le gravi irregolarità delle quali si accusa l’amministratore, consigliamo vivamente l’assistenza di validi professionisti, per non correre il rischio di vedersi respingere la revoca.
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