L’amministratore di condominio deve possedere dei requisiti “iniziali” e deve annualmente frequentare un apposito corso di aggiornamento della durata di 15 ore (ogni anno!).
Il D.M. 140 del 13 agosto 2014, in vigore dal 9 ottobre dello stesso anno – regolamento attuativo della legge 220/2010 cd. di riforma del condominio – recita:
“1- Possono svolgere l’incarico di amministratore di condominio coloro:
- a) che hanno il godimento dei diritti civili;
- b) che non sono stati condannati per delitti contro la pubblica amministrazione, l’amministrazione della giustizia, la fede pubblica, il patrimonio o per ogni altro delitto non colposo per il quale la legge commina la pena della reclusione non inferiore, nel minimo, a due anni e, nel massimo, a cinque anni;
- c) che non sono stati sottoposti a misure di prevenzione divenute definitive, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione;
- d) che non sono interdetti o inabilitati;
- e) il cui nome non risulta annotato nell’elenco dei protesti cambiari;
- f) che hanno conseguito il diploma di scuola secondaria di secondo grado;
- g) che hanno frequentato un corso di formazione iniziale e svolgono attività di formazione periodica in materia di amministrazione condominiale.
2 – I requisiti di cui alle lettere f) e g) del primo comma non sono necessari qualora l’amministratore sia nominato tra i condomini dello stabile.
3 – Possono svolgere l’incarico di amministratore di condominio anche società di cui al titolo V del libro V del codice. In tal caso, i requisiti devono essere posseduti dai soci illimitatamente responsabili, dagli amministratori e dai dipendenti incaricati di svolgere le funzioni di amministrazione dei condomini a favore dei quali la società presta i servizi.
4 – La perdita dei requisiti di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del primo comma comporta la cessazione dall’incarico. In tale evenienza ciascun condomino può convocare senza formalità l’assemblea per la nomina del nuovo amministratore.
5 – A quanti hanno svolto attività di amministrazione di condominio per almeno un anno, nell’arco dei tre anni precedenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione, è consentito lo svolgimento dell’attività di amministratore anche in mancanza dei requisiti di cui alle lettere f) e g) del primo comma. Resta salvo l’obbligo di formazione periodica”
In sostanza TUTTI gli amministratori (anche quelli “interni” che amministrano condomini dove possiedono delle proprietà) devono avere i requisiti di onorabilità sia al momento dell’assunzione dell’incarico, sia durante lo svolgimento dello stesso. La perdita di questi requisiti fa cessare automaticamente l’incarico.
TUTTI gli amministratori sono obbligati a frequentare OGNI ANNO un apposito corso della durata minima di 15 ore con superamento della prova finale, esclusi quelli “interni”.
Il corso di formazione iniziale di 72 ore, di cui alla lettera g) è obbligatorio per gli amministratori che hanno intrapreso la professione dopo l’entrata in vigore della L. 220/2010, mentre non è stato reso obbligatorio per gli amministratori che avevano esercitato per almeno un anno dei tre precedenti all’entrata in vigore della legge.
I requisiti di formazione annuale vanno verificati alla data del 9 ottobre di ogni anno (entrata in vigore del D.M.) e non al 31 dicembre.
A richiesta dei propri condòmini, l’amministratore deve dimostrare con idonea documentazione sia la frequenza dei corsi ed il superamento dell’esame finale.
Per poter svolgere l’attività di amministratore di condominio, occorre essere in regola con la formazione specifica prevista dal D.M. 140/2014 e non basta essere in regola con gli obblighi formativi dei propri Ordini o Collegi professionali presso i quali alcuni amministratori sono iscritti: quella di cui parla è una formazione specifica e deve essere conseguita conformemente al decreto ministeriale.
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